D.O.P.
Generalità
Le D.O.P. (“Denominazione di Origine Protetta”) e le IGP (“Indicazione Geografica Protetta”) sono strumenti in grado di garantire l’origine di un prodotto nei confronti dei consumatori, proteggere il prodotto e la sua denominazione da un uso improprio e consentire il giusto riconoscimento economico all’impegno dei produttori.


Le regole per la loro concessione sono contenute nel Regolamento CEE n.2081/92.

D.O.P. - Denominazione di origine protetta
Il Regolamento CE n. 2081/92 nasce dalla volontà di valorizzare quei prodotti che presentano caratteristiche peculiari dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambito geografico di provenienza.

Per “denominazione d’origine” si intende pertanto il nome di un’area geografica delimitata che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di quel luogo e la cui qualità o le caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico.

Fondamentale è che sia la produzione, che la trasformazione, che la elaborazione avvengano nell’area stessa.
Il processo produttivo deve essere conforme ad un disciplinare di produzione.

L’iter da seguire è:
  • I produttori interessati presentano all’Autorità nazionale, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF), formale richiesta di registrazione accompagnata dal Disciplinare di Produzione.
  • Il MIPAF procede alla valutazione della richiesta inoltrata e il relativo Disciplinare, richiedendo anche specifico parere alle Regioni territorialmente interessate.
  • Nel caso la richiesta sia ritenuta fondata, il MIPAF procede alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della domanda e del relativo Disciplinare.
  • In assenza di obiezioni il MIPAF trasmette alla Commissione Europea la richiesta e la relativa documentazione.
  • La Commissione Europea pubblicizza la richiesta e, in assenza di opposizioni avanzate dagli Stati membri con un apposito regolamento procede alla registrazione ed accorre alla denominazione.